Ing. Giuliano Arbizzani
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Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena
al Comitato Nazionale Inarcassa
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Gentile collega,


Riforma adeguatezza


(aumenterà il contributo previdenziale integrativo al 5% ?)


Dopo la cosiddetta riforma "sostenibilità", ovvero la limitazione del Tasso annuo di capitalizzazione massimo di rivalutazione dei montanti previdenziali, necessario, secondo gli attuari, per garantire la sostenibilità dell'ente a 50 anni, di cui ho parlato in "Inarcassa ai tempi del Superbonus", è stata varata la cosiddetta riforma "adeguatezza" ovvero le disposizioni per potere aumentare l'importo economico delle prestazioni previdenziali, ovvero la pensione.

Le modifiche ai regolamenti approvate sono sostanzialmente due:

a)   modificare l'art. 4 RGP prevedendo un'aliquota variabile del contributo soggettivo, a scelta dell'iscritto, con un limite inferiore obbligatorio pari al 14,5% ed un limite superiore pari al 100% del reddito professionale netto;

b)   innalzare l'aliquota del contributo integrativo, di cui all'art. 5 RGP, dall'attuale 4% al 5% e modificare, al contempo, l'art. 26.5 RGP prevedendo, per gli iscritti post 2013 la retrocessione nel proprio montante individuale del 60% del contributo integrativo versato, a condizione che maturino un 'anzianità di iscrizione di almeno 15 anni, ferme restanti le vigenti percentuali di retrocessione per la rimanente platea di iscritti;


Per la prima modifica, l'analisi dei dati relativi ai primi 10 anni di applicazione della riforma previdenziale 2012 ha evidenziato una scarsa adesione degli associati all'istituto della contribuzione facoltativa (circa 1.000 aderenti l'anno), per l'assenza di strumenti premiali e per una normativa fiscale che non incentiva i professionisti in regime di vantaggio o forfetario che, come noto, non possono dedurre dal reddito professionale la contribuzione facoltativa.

La previsione di un'aliquota variabile del contributo soggettivo, già adottata da altre Casse di previdenza (Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri ed EPPI), può rispondere alle esigenze rappresentate comportando da un lato, un maggior coinvolgimento dell'associato nell'incidere sulla propria futura prestazione pensionistica, il quale potrà prevedere in maniera autonoma quale parte del reddito destinare al risparmio previdenziale e, dall'altro, la possibilità anche per tutti coloro che ricadono nel regime forfetario o di vantaggio di portare in deduzione fiscale l'intero ammontare del contributo soggettivo in quanto contributo obbligatorio.

La proposta è riportata all'art. 4, comma 1, del Regolamento Generale Previdenza e prevede l'introduzione, a decorrere dall'anno 2026 (dichiarazione 2027), dell'aliquota variabile, con una aliquota minima obbligatoria del 14,5%, pari a quella attuale, ed una aliquota massima a scelta dell'associato fino al 100% da applicare sul reddito professionale netto, fino a concorrenza del massimale contributivo indicato nella tabella A allegata (per il 2026 pari a €.200.000,00).


La contribuzione integrativa è stata chiamata a svolgere un ruolo più importante con il passaggio ad un sistema previdenziale di tipo contributivo poiché, da una funzione prevalentemente solidaristica, si è arrivati ad una funzione che prevede di destinare parte del contributo corrisposto da ciascun iscritto, a montante individuale.

Il contributo integrativo svolge quindi un ruolo significativo nell'accantonamento del montante previdenziale, soprattutto per coloro che hanno carriere in massima parte maturate in regime contributivo.

Per conseguire gli obiettivi prefissati, la proposta prevede un innalzamento dell'aliquota del contributo integrativo di cui all'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza dal 4%, attualmente in vigore, al 5% nel rispetto del limite massimo consentito dall'art. 1 della L.133/2011 (c.d. legge "Lo Presti''). Le modifiche avranno effetto dall'anno contributivo 2026 (dichiarazione 2027) esemplificato per il 2026 in aliquota 5%, contributo minimo €.835,00, volume di affari minimo €.16.700,00

L'aumento dell'aliquota genera ricadute positive sia sul versante della sostenibilità sia sul versante dell'adeguatezza delle prestazioni senza gravare sugli associati in quanto:

—    migliora gli indicatori di sostenibilità del sistema nel suo complesso tenuto conto che l'intero gettito aggiuntivo dei professionisti non iscritti e società di ingegneria e una quota parte del gettito dei professionisti iscritti verrebbe destinata ad incremento del patrimonio;

—    non comporta oneri aggiuntivi per i professionisti iscritti e non iscritti e le società di ingegneria in quanto la maggiorazione, a termine di legge, è ripetibile nei confronti della committenza.

—    genera un montante contributivo più elevato con impatto positivo sulle pensioni delle diverse generazioni, tenuto conto delle fasce di retrocessione previste dall'art. 26.5 RGP;

Art.26.5 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, Il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

—    50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

—    43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;

—    37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

a cui viene aggiunto:

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per coloro che siano iscritti a Inarcassa per la prima volta dal 1° gennaio 2013 e che abbiano maturato al momento del pensionamento almeno quindici anni di anzianità di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa, al netto dei periodi di riscatto e ricongiunzione, si applica l'aliquota di retrocessione a previdenza del contributo integrativo nella misura del 60%.


Sino qui sinteticamente quanto previsto dalla riforma "adeguatezza", che permette di incrementare il montante contributivo senza "mettere le mani in tasca agli iscritti" e, quindi, passata a larga maggioranza, da applicare dal 1° gennaio 2026.


Ora alcune note critiche da giornalista.


Il contributo integrativo, come da legge 290/90 (che fissa il contributo integrativo in una percentuale variabile tra il 2% ed il 5%) fu del 2% dall'entrata in vigore di tale legge (1990) sino a tutto il 2009, per passare al 4% dal primo gennaio 2010 (Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010).

Il passaggio al 4%, fu concesso dai Ministeri dopo una lunga trattativa, non ufficiale, in cui si concedeva l'aumento dell'integrativo (con indubbio vantaggio per Inarcassa) a fronte però di un notevole sforzo, anche da parte di Inarcassa, con l'aumento delle aliquote del contributo soggettivo (che passarono dal primo gennaio 2010 dal 10 all'11,5%, al 12,5% dal primo gennaio 2011, al 13,5% dal primo gennaio 2012, al 14,5% dal primo gennaio 2013, aumento di ben 4,5 punti percentuali, aliquota tutt'ora in vigore da ben 15 anni.

Ora tutti si augurano che i ministeri approvino il passaggio dell'integrativo dal 4% al 5% ma, con una contropartita di aumento del contributo soggettivo pari potenzialmente a zero (aumenta solo la possibilità di scegliere, su base volontaria, un'aliquota pari al 15,5% o superiore, sino al 100%), è scarsamente probabile, in quanto in concreto l'aumento potenziale è pari allo 0%, mentre probabilmente i ministeri risponderanno negativamente, sia pure con motivazioni da interpretare, ma in sostanza pretenderanno che per passare da 4 a 5% (1% in più) occorrerà anche dare (da 14,5% a … in più).


Come anticipato ampia l'approvazione del CND ma con il voto contrario del Presidente di Inarcassa, voto negativo anticipato prima della votazione conclusiva, tuttavia lo stesso Presidente si è impegnato a sostenere la proposta con vigore, precisione e puntualità, come sempre fa con tutte le deliberazioni del CND, sovrano nel merito.

In effetti è la prima volta che un Presidente di Inarcassa, già dalla fase di approvazione in CDA, vota contrario ad un deliberato in cui si ipotizza, come è poi accaduto, un'ampia convergenza al voto favorevole del CND.

In breve il Presidente prevedeva, se non una bocciatura, quanto meno un rinvio al CND per poter prendere i provvedimenti sopra esposti, e, per evitarlo, aveva proposto un aumento anche minimo, praticamente simbolico, dello 0,5% del contributo soggettivo, per vedere di potere forzare i ministeri ad accettare la delibera Inarcassa.

Data la bocciatura del Presidente, con il rinnovo del CND alle porte, si prevede una dura battaglia elettorale per il rinnovo del CDA e del Presidente nel prossimo luglio.


Ringrazio per l'attenzione e invio i miei più cordiali saluti


Giuliano Arbizzani


Cesena, lì 1 dicembre 2024


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